L’avvocato Gianluigi Pellegrino è uno dei più grandi esperti di diritto amministrativo.

In che sede si può impugnare la soluzione a 19 squadre? «Prima alla giustizia sportiva, fino all’ultimo grado. Solo dopo alla giustizia amministrativa con un ricorso al Tar del Lazio. La legge prevede un’autonomia relativa dell’ordinamento sportivo: se c’è un “interesse” dell’ordinamento nazionale, si può ricorrere. Se lo fai per un’ammonizione questo non è rilevante, se sei retrocesso questo è rilevante per l’ordinamento nazionale ma previo esperimento dei rimedi sportivi».

Quindi i club non ripescati devono comunque aspettare per il ricorso al Tar anche se il campionato è partito? «Sarebbe auspicabile una pronuncia in sede “cautelare” del giudice sportivo prima del via. Quanto al merito, non sono convinto che un mancato ripescaggio dovuto a una scelta organizzativa (il torneo a 19) possa essere questione di interesse dell’ordinamento nazionale, potendo essere considerata un fatto interno, di riorganizzazione del sistema sportivo. Poi c’è da verificare l’aspetto del cambiamento delle norme “in corsa”».

Ma qualora il Tar intervenisse a campionati partiti, è possibile una riammissione in corsa? «Mi sembra molto difficile, rimarrebbe il profilo risarcitorio».

E il cosiddetto ricorso d’urgenza 700? «La legge prevede che per vicende come questa il giudice nazionale che può esprimersi è quello amministrativo dopo quello sportivo. Quindi per un 700 al giudice civile non dovrebbe esserci spazio. È se mai la giustizia sportiva che deve garantire anche una tempestiva trattazione almeno cautelare».

Sezione: Focus / Data: Mar 14 agosto 2018 alle 10:30 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Anna Vuerich
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